Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999, pp. 204

Università degli Studi di Salerno Collana del Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto-Sezione di Diritto Civile e Diritto civile comunitario

“Se dal punto di vista sociologico l’informazione è elemento costitutivo di ogni società che si presume fondata sul consapevole consenso dei cittadini, nella prospettiva delle scienze giuridiche la qualificazione della sua natura oscilla da tempo tra una concezione individualista -coerente alla sua identificazione con la libertà di manifestazione del pensiero- ed una che ne privilegia la funzione sociale, il contributo allo sviluppo democratico dello Stato (…)” (quarta di copertina).E’ quanto sostiene Loris Lonardo, professore ordinario di Diritto Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno -già docente (1975-2001) ed anche prodirettore della Scuola di specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino, brillante allievo di Pietro Perlingieri.

All’interno di due fittissimi capitoli l’Autore analizza in maniera certosina -grazie alle sue riconosciute qualità di ricercatore- i contenuti della libertà espressa dall’art. 21 della Costituzione. Nel primo -Libertà di pensiero e informazione- sostiene che “una piana esposizione dei contenuti di tale libertà non appare agevole, poiché il panorama giurisprudenziale e scientifico si mostra assai variegato e complesso, e non soltanto per la non irrilevante circostanza che tale libertà assume valore paradigmatico nel novero di quelle inviolabili, si da incidere -ad avviso di molti- sulla caratterizzazione del tipo di ordinamento delineato dalla Costituzione, ma anche perché punto di riferimento assiologico di una pluralità di interessi connessi all’informazione che la nostra Carta fondamentale non ha espressamente previsto sia a causa della loro (relativa) novità, sia perché i Costituenti hanno avuto principalmente di mira la rimozione di un preesistente assetto legislativo -soprattutto penale- incompatibile con i valori che si intendevano affermare”( pp.11-12). Il classico problema del contemperamento della libertà di manifestazione del pensiero con altri valori costituzionali è il leit motiv della ricerca: ma Lonardo insiste anche sulla necessità di “riconsiderare, alla stregua di tale contemperamento, anche la ricerca di un fondamento di legittimità per gli aspetti legati alla gestione dei mezzi di comunicazione in nome di emergenti aspirazioni sociali, quali l’accesso generalizzato ai mezzi di informazione o il cd. diritto ad essere informati” (pp.12-13). La materia è complessa e di delicata analisi -questo l’Autore lo sa bene- e lo specifica con forza quando sottolinea come “su ogni aspetto connesso all’informazione è comunque elevato il disagio di dottrina e giurisprudenza -anche costituzionale- nell’individuare premesse sufficientemente omogenee o almeno parzialmente condivise dalle quali procedere con contributi tendenzialmente deduttivi verso la soluzione delle numerose questioni di dettaglio” (p. 13). Nel secondo capitolo -I conflitti tra informazione e diritti della persona- Lonardo evidenzia come “la riformulazione della libertà di pensiero e della stessa informazione quale diritto della personalità e la qualificazione di questa in senso partecipativo e dinamico, quale valore fondante ma anche conformatore dell’intero ordinamento, orientano già il discorso secondo coordinate diverse rispetto a quelle che hanno ispirato il dibattito precedente, ponendo in luce un aspetto sociale che, lungi da configurarsi in senso funzionale, neppure aderisce ad un’impostazione assolutamente individualistica” (p. 101). In quest’ottica, emerge chiaro lo scontro tra il diritto ad informare e le situazioni soggettive dei destinatari dell’attività di informazione: “ quando tali situazioni sono tutelate in termini di “diritti” della personalità, si prospetta la necessità di giustificarne la prevalenza o la soccombenza nei confronti di una libertà di pari coefficiente assiologico: in assenza di espresse gerarchie, è compito dell’interprete la predeterminazione di oggettivi criteri di valutazione…”(quarta di copertina). 

Desk – anno X n. 2/2003
Egidio Lorito, 09-05-2003

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