Il professor Tullio Padovani, difensore di Marcello Dell’Utri, spiega come il recepimento della direttiva europea 343 rafforzerà le garanzie sulla presunzione d’innocenza. 

A partire dalla conferenza stampa. Si va dalla stretta sulla fuga delle notizie al necessario utilizzo di una precisa terminologia per definire i rapporti tra Autorità giudiziaria e giornalisti.
Padovani: «Dovrebbe sparire, finalmente, quella fastidiosa e pericolosa gogna mediatica da sempre ingiusto corollario ai procedimenti giudiziari».

Il Consiglio dei Ministri ha finalmente recepito la direttiva UE 343 del 2016, afferente alla presunzione di innocenza: dopo il consueto passaggio parlamentare, si viene, così, a colmare un vuoto legislativo che collocava il nostro Paese ben lontano da un compiuto riconoscimento costituzionale. «Non dimentichiamo che nel processo comunicativo giudiziario ritroviamo diversi principi e valori costituzionali che meritavano di rientrare nel loro giusto alveo. Ecco perché la nuova disciplina affida alla “conferenza stampa” il ruolo di luogo di incontro di tutti i giornalisti, e non solo di alcuni, visto che poi, alla fine, per altri c’era sempre la possibilità di ricevere notizie “riservate”». In appena 6 articoli approvati lo scorso 4 novembre dal governo per rimodulare i confini entro cui il procuratore capo potrà muoversi nei rapporti con la stampa, è contenuta la normativa che ruota tutt’attorno ai comunicati ufficiali e alle conferenze stampa. Intanto il dibattito si è innescato, soprattutto all’interno dell’ordine giudiziario, sostanzialmente compatto, ad esclusione delle posizioni dei magistrati togati indipendenti del Csm Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo: quest’ultimo ha definito la nuova disciplina come “il bavaglio lessicale” per pubblici ministeri e polizia giudiziaria. 
Panorama.it ha incontrato il professor Tullio Padovani penal-processualista della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa per un commento sull’importante novazione giuridica, non certo disgiunta dal complessivo stato di salute della giustizia penale, tra tensioni garantiste e mai sopite derive giustizialiste.    
Tullio Padovani, friulano di Udine, già ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, della quale è stato, dal 1963 al 1969, allievo ordinario e poi perfezionando dell’allora Collegio giuridico della Scuola Normale di Pisa, ha collaborato assiduamente, tra il 1979 ed il 2004, con il Ministero della Giustizia, in qualità di membro e presidente di numerose commissioni di riforma del codice penale, della legislazione penale speciale e del processo penale. Autore di un testo classico della manualistica penale, pur in quiescenza dal 2014 prosegue l’intensa attività forense, didattica e di ricerca su autorevoli riviste e collane giuridiche, oltre che come accademico dei Lincei.
Professore, andiamo al cuore della riforma: il procuratore capo è chiamato a mantenere direttamente rapporti con la stampa tramite comunicati ufficiali.
«E’ l’obiettivo che si perseguiva, nel nostro Paese, da molti anni e direi raggiunto ancorando le esternazioni dei magistrati alle strette esigenze informative dell’opinione pubblica, senza le ridondanze alle quali si assisteva. E’ sempre stato evidente che gli organi inquirenti tendevano a magnificare le indagini e a prospettare come grande risultato ciò che era, in verità, soltanto in fase embrionale».

Da un’operazione di Polizia giudiziaria alla sentenza definitiva i filtri da attraversare sono molti….

«La pompa con la quale viene presentata un’indagine, ripeto in fase embrionale, ha di fatto distorto ciò che avrebbe dovuto rimanere una premessa, trasformandola in una conclusione anticipata. E questa sfumatura, francamente, non era in linea né con il codice di procedura penale, né, soprattutto, con gli ancoraggi garantisti della nostra Carta costituzionale».

Dall’altro versante si rischia un deficit informativo?

«L’informazione ci deve essere, è un valore a sua volta costituzionale, ma è necessario che venga contenuta nei termini della necessità informativa: dati di fatto e non valutazioni e apprezzamenti, per spiegare le ragioni, ad esempio, che hanno spinto ad adottare una certa misura cautelare. La riforma di questi giorni rappresenta, realmente, il minimo che attendevamo da sin troppo tempo come giuristi, accademici o pratici».

Sopravvivono le ben note conferenze stampa, ma solo per operazioni ed inchieste di particolare rilevanza.

«Necessariamente rivalutato ed ora meglio normato, il tradizionale incontro degli organi inquirenti con i giornalisti si candida a divenire, finalmente, il luogo fisico in cui esternare i risultati di un’indagine e, di contro, formulare domande e acquisire risposte a chiarimento dei risultati investigativi parziali. Come dire: è il luogo in cui si forma la notizia giudiziaria, evitando, così, che attraverso canali non sempre lineari e trasparenti, alcuni giornalisti possano venire a conoscenza di particolarità investigative riservate che, alla fine, minerebbero l’ambiente comunicativo, rendendolo tossico».

 

 

A proposito di canali privilegiati…

«L’utilizzo di vie non sempre trasparenti ha, negli anni, inevitabilmente contribuito a far deviare il compito informativo che spetta, ovviamente, ai magistrati: la ricerca ossessiva dello scoop giornalistico, da un lato, e la smania di protagonismo di alcuni organi inquirenti, dall’altro, alla fine hanno fatto collassare il sistema, rendendolo poco aderente alla realtà costituzionale».

Gli ancoraggi costituzionali sembrano riprendere forza.

«Non dimentichiamo che nel processo comunicativo giudiziario ritroviamo diversi principi e valori costituzionali che meritano, a questo punto, di rientrare nel loro giusto alveo. Ecco perché la normativa in parola affida alla conferenza stampa il ruolo di luogo di incontro di tutti i giornalisti, e non solo di alcuni, visto che poi, alla fine, per altri c’era sempre la possibilità di ricevere notizie “riservate”».
Cambia, necessariamente, il ruolo dei giornalisti…
«Direi che viene meglio specificato. La conferenza stampa, con la sua collegialità, pone gli organi di informazione in una posizione paritaria e consente, soprattutto, una verifica reciproca delle fonti informative, soprattutto quando ci si trova di fronte a vicende assolutamente delicate, come nel caso di compressione della libertà personale».
Le informazioni destinate al pubblico dovranno seguire vie ufficiali…
«In questi anni, diciamolo chiaramente, alle informazioni giudiziarie sembravano più interessati i giornalisti che non i naturali destinatari, ovvero il pubblico dei lettori o dei telespettatori. Almeno ora, sul piano puramente normativo, dovremmo assistere ad un riposizionamento dei ruoli».
Una parte della magistratura ha già intravisto nella normativa un vero “bavaglio lessicale” imposto a pubblici ministeri e forze dell'ordine.
«Non vedo questo rischio: la fonte informativa si concentra sul procuratore della Repubblica, ed è lo stesso legislatore ad aver stabilito che il capo dell’ufficio inquirente sia facultizzato a fornire dati di fatto di un’inchiesta, senza ulteriori valutazioni. Dopo di che, se proprio di “bavaglio” dobbiamo parlare, diciamo che esso reca tutti i caratteri della doverosità».

Ci spieghi, professore

«Parto dalla mia esperienza professionale: sono allievo di Giovanni Sellaroli, un magistrato, un grande pubblico ministero che ad un certo punto della sua carriera decise di abbandonare la sua funzione, evidentemente non soddisfatto di come andassero le cose già negli anni Settanta. Ebbene, quando era ancora in esercizio, propugnava ad esempio, la necessità che i pm operassero nell’anonimato, partendo dal divieto della stampa di pubblicare i nomi degli stessi inquirenti, considerato che ad agire è l’Ufficio del magistrato del pubblico ministero nella sua connotazione assolutamente impersonale».

Anche per la stampa c’erano limiti più marcati.

«Agli stessi pubblici ministeri, sosteneva Sellaroli, doveva essere fatto dieto di parlare con la stampa, visto che essi parlavano già con gli atti che compivano. Quella e solo quella è e doveva essere la loro voce. Quindi parlare di “bavaglio”, addirittura “lessicale” è del tutto improprio, visto che tutto il resto, come si dice è “figlio del demonio”».
Professore: altri tempi, altri magistrati.
«Bisognerebbe conoscere la vita professionale di quel mio antico maestro originario del beneventano: sicuramente quando leggerà questa conversazione, nell’Aldilà dei pubblici ministeri, sarà contento di vedere riconosciute le sue posizioni, dopo cinquant’anni».

A proposito: il magistrato Nino Di Matteo ha dichiarato che “il decreto sulla presunzione d’innocenza è un bavaglio: potranno parlare i parenti di Riina, non il pm e il questore”.
«Il problema è che i pubblici ministeri e gli uffici giudiziari, lo ripeto, parlano già con fatti, atti e provvedimenti. Le loro parole sono pietre che volano per aria e che colpiscono le persone. Questo è il linguaggio del pubblico ministero, ciò che la legge gli attribuisce, un linguaggio potente, travolgente, inequivocabile. Il resto non serve, è un quid pluris che l’ufficio inquirente non può permettersi. “I parenti di Riina”? Ebbene, parlino pure. I pm non hanno da replicare a nessuno, visto che le repliche le effettuano nelle sedi giudiziarie».

Professore, il suo è un punto di vista piuttosto rigido…

«Guardi, non si tratta altro che dell’applicazione di principi costituzionali e di civiltà giuridica: al contrario dovremmo entrare nella prospettiva in cui si collocava un mio illustre corregionale, uno dei “sommi sacerdoti” della penalistica della prima metà del Novecento: nel suo poderoso “Trattato di diritto procedura penale”, Vincenzo Manzini sosteneva che non della “presunzione d’innocenza” si sarebbe dovuto disquisire, visto che un pubblico ministero non persegue gli innocenti, quanto della “presunzione di colpevolezza”, visto che un imputato è un presunto colpevole».

Allora cosa risponde ai detrattori della nuova disciplina?

«Si tratta del retropensiero che anima certe repliche, certe obiezioni, certe critiche a provvedimenti elementari e francamente minimali come quello appena formalizzato nel nostro ordinamento. E’ minimale nel senso che riguarda il minimo indispensabile, ciò di cui non dovremmo neanche parlare perché dovrebbe esistere da tempo ed essere assimilato come un dato di fatto pacifico, non come un oggetto di discussione!».  
Agli occhi dell’opinione pubblica, purtroppo, un indagato è quasi sempre un “colpevole”.
«Si tratta della deriva giustizialista dei nostri tempi. Il colpevole -forse occorre ripeterlo- è solo colui che è stato condannato con sentenza definitiva, colui che reca un titolo giudiziario specifico. “Elementare Watson!”, avrebbe esclamato Sherlock Holmes. Non deve essere presentato come colpevole perché non lo è ancora. Se lo sarà mai».   
Permangono, chiaramente l’istituto della rettifica, conseguenze disciplinari e risarcimento danni. Il minimo sindacale…
«Si tratta di un apparato che fa da corollario e che certamente potrà creare problemi e tensioni tra gli attori del processo comunicativo in sede giudiziaria: i rischi esistono, certo, ma occorre far assestare il nuovo regime giuridico. L’appello forte al rispetto delle regole fondamentali è, semmai, accompagnato dai rischi sanzionatori. Non poche volte mi è capitato di leggere, nel corpo di provvedimenti cautelari, locuzioni che trascendono ogni possibile limite civile, oltre che giuridico, sin quasi alla denigrazione della persona dell’indagato/imputato».

Si ferisce più di penna che di…

«Già, moderare la penna. Che spesso è andata fuori dalle sue righe consuete. La prosa di un provvedimento cautelare non dovrebbe essere scritta con il cuore delle emozioni, ma con la ragione del diritto. Con sobrietà e continenza, come vuole la legge. E per fortuna nel nostro Paese abbiamo ancora giudici che la penna sanno bene adoperare».
Professore, un aspetto sembra centrale: le informazioni devono “chiarire la fase in cui versi il procedimento pende in modo da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata”.
«Ciò che si chiederà d’ora innanzi al capo dell’ufficio inquirente è di specificare il contesto nel quale opera, proprio per ancorare l’informazione giornalistica alla precisa fase procedimentale o processuale. Il contesto deve essere chiarito perché l’opinione pubblica non è esperta di procedura penale: valuta i fatti accaduti che devono essere indirizzati nei giusti binari. Era ora che la confusione mediatico-giudiziaria venisse mandata in soffitta».
Il processo kafkiano aleggia…
«La vicenda di Joseph. K., arrestato e perseguito dalle autorità senza che mai verrà a sapere del crimine di cui era accusato, rende palpabili ancora oggi, le distorsioni del sistema».
Nel codice di procedura penale troverà posto il nuovo articolo 115-bis (“Garanzia della presunzione d’innocenza”)
«Al comma 1 la nuova norma sottolinea il divieto di riferimenti pubblici alla colpevolezza in relazione ai “provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato”, ad esclusione  - per come prevede la direttiva europea- degli “atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato”; mentre al comma 2, nei provvedimenti che, pur non essendo diretti alla decisione sul merito della responsabilità penale dell'imputato, presuppongano comunque “la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza”, l'autorità giudiziaria sia tenuta a “limita[re] i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento”».
Insomma, dovrebbe sparire quella fastidiosa e pericolosa gogna mediatica da sempre ingiusto corollario ai procedimenti giudiziari. 
«Mah, speriamo! Ho sufficiente esperienza per non attribuire motivi salvifici alla Legge, e a questa ultima disciplina. La legge vive calata dell’ambiente sociale, nel costume, vive di spontanea osservanza. Cosa succederà lo vedremo in seguito, sempre che non si realizzerà, ancora di più, la massima che il Dottor Azzecca-garbugli, avvocato in Lecco, enunciò a Renzo: “A saper maneggiare bene le grida, nessuno è innocente e nessuno è colpevole!”. Tutto è manipolabile, adattabile e trasformabile. Non cantiamo vittoria, ma almeno godiamoci questa speranza di novità».

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